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Presidiamo le strutture e i servizi della nostra sanità pubblica

Un comitato di semplici cittadini

Il nostro approccio

Sviluppiamo iniziative e servizi a favore di tutti i cittadini, in particolare per quelli più deboli e trascurati, affinchè tutti possano godere in egual misura di servizi e strutture sanitarie adeguate ai loro bisogni, fuori da ogni logica aziendalistica o di profitto.

La nostra missione

Le nostre attività sono espressione di un impegno libero e volontario, ma nel nostro team ci sono molte e diverse professionalità che garantiscono una buona qualità dei risultati. Agiamo nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana ma aderiamo alla Rete Regionale COVESAP (Coordinamento Veneto per la Difesa della Sanità Pubblica) e la nostra visione supera la semplice rivendicazione localistica, perchè il problema della Sanità Pubblica è un problema ormai nazionale e globale.

La nostra visione
L'Art 32 della nostra Costituzione sancisce il Diritto alla Salute quale diritto fondamentale e universale. Questo diritto non può essere garantito se il Sistema Sanitario Pubblico viene progressivamente depotenziato a favore dell'iniziativa privata. I servizi sanitari privati, organizzati attorno al profitto, non potranno mai garantire la qualità, l'efficacia, la trasparenza, l'oggettività e l'universalità dei servizi sanitari a favore dei cittadini. Per presidiare il Sistema Sanitario Pubblico, dobbiamo essere capaci di una grande mobilitazione !

Unisciti a noi e sostieni la nostra battaglia...

Se sei un cittadino della Marca Trevigiana, prendi Visione del nostro statuto e ISCRIVITI  subito per partecipare alle nostre campagne e a tutte le altre attività. Se risiedi altrove, dai un'occhiata agli analoghi Comitati della Rete COVESAP presenti sul tuo territorio.

 




STATUTO

Comitato

Art. 1

 

Si costituisce un Comitato, denominato “COMITATO PER LA DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA “, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

 

Art. 2

 

Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di difendere la sanità pubblica, la medicina del territorio, i servizi assistenziali e sociali pubblici, sia a livello territoriale locale, sia a livello nazionale, attraverso la sensibilizzazione dei cittadini, il presidio dei servizi sanitari pubblici rispetto alle disfunzionalità dell’apparato sanitario pubblico, il contrasto all’egemonia della sanità privata a scapito di quella pubblica.

 

A tal fine il Comitato intende dialogare con la cittadinanza e congiuntamente sostenere il diritto costituzionale alla salute e l'uguaglianza nell'accesso a prevenzione, cura e riabilitazione, con la risposta ai bisogni dei soggetti più deboli. Il Comitato intende perseguire queste sue finalità sul territorio dell’Alta Marca Trevigiana, e a tutti i livelli si riveli necessario.

 

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività convegnistiche, divulgative e di dibattito pubblico, comunicazione a mezzo media tradizionali e social networks, campagne informative, banchetti, cortei e manifestazioni, apertura di sportelli informativi e di tutela del diritto alle cure, e di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

 

Art. 3

 

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei promotori.

 

Art. 4

 

Il Comitato ha sede in in Via del Meril 13 (CAP 31029) Vittorio Veneto (TV). La sede può essere cambiata senza necessità di modifica statutaria.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.

 

Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno settantadue ore prima della convocazione.

 

 

Art. 5

 

Il Comitato avrà durata fino al completo e definitivo raggiungimento degli scopi che si è prefisso, ovvero quando le istituzioni pubbliche competenti abbiano fornito sufficienti garanzie, comprovate dai promotori e dagli associati, di fornire ai cittadini un adeguato livello di servizi sanitari pubblici in applicazione dell’Art. 32 della Costituzione Italiana. Tuttavia, il Comitato, potrà sciogliersi anticipatamente nel caso si palesasse l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.

 

 

Art. 6

 

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da almeno 3 dei suoi fondatori; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario.

 

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente, nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento del Comitato, ovvero per non più di tre anni, entro i quali – se l’obiettivo statutario non fosse raggiunto – si provvederà a nuove elezioni. Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano.

 

In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

 

Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico.

 

Art. 7

 

Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.  

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato.

 

La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.

 

Art. 8

 

I componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto delle uscite e delle entrate derivanti dalle attività ogni anno entro il 30 gennaio dell’anno successivo.

 

L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 9

 

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

 

Art. 10

 

All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

Art. 11

 

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.