Presidiamo le strutture e i servizi della nostra sanità pubblica
Un comitato di semplici cittadini
Sviluppiamo iniziative e servizi a favore di tutti i cittadini, in particolare per quelli più deboli e trascurati, affinchè tutti possano godere in egual misura di servizi e strutture sanitarie adeguate ai loro bisogni, fuori da ogni logica aziendalistica o di profitto.
Le nostre attività sono espressione di un impegno libero e volontario, ma nel nostro team ci sono molte e diverse professionalità che garantiscono una buona qualità dei risultati. Agiamo nel territorio dell'Alta Marca Trevigiana ma aderiamo alla Rete Regionale COVESAP (Coordinamento Veneto per la Difesa della Sanità Pubblica) e la nostra visione supera la semplice rivendicazione localistica, perchè il problema della Sanità Pubblica è un problema ormai nazionale e globale.
Unisciti a noi e sostieni la nostra battaglia...
Se sei un cittadino della Marca Trevigiana, prendi Visione del nostro statuto e ISCRIVITI subito per partecipare alle nostre campagne e a tutte le altre attività. Se risiedi altrove, dai un'occhiata agli analoghi Comitati della Rete COVESAP presenti sul tuo territorio.
STATUTO
Comitato
Art. 1
Si costituisce un Comitato, denominato “COMITATO
PER LA DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA “, regolato dagli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, oltre
che dal presente Statuto.
Art. 2
Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di difendere
la sanità pubblica,
la medicina del territorio, i servizi assistenziali e sociali pubblici, sia a
livello territoriale locale, sia a livello nazionale, attraverso la
sensibilizzazione dei cittadini, il presidio dei servizi sanitari pubblici
rispetto alle disfunzionalità dell’apparato sanitario pubblico, il contrasto
all’egemonia della sanità privata a scapito di quella pubblica.
A tal fine il Comitato intende dialogare con la
cittadinanza e congiuntamente sostenere il diritto costituzionale alla salute e
l'uguaglianza nell'accesso a prevenzione, cura e riabilitazione, con la risposta
ai bisogni dei soggetti più deboli. Il Comitato intende perseguire queste sue
finalità sul territorio dell’Alta Marca Trevigiana, e a tutti i livelli si
riveli necessario.
Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività convegnistiche,
divulgative e di dibattito pubblico, comunicazione a mezzo media tradizionali e
social networks, campagne informative, banchetti, cortei e manifestazioni,
apertura di sportelli informativi e di tutela del diritto alle cure, e di
quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie
finalità.
Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà
organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa
essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di
Legge e dal presente Statuto.
Art. 3
Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori soci che ne facciano
richiesta, previa adesione al presente atto ed accettazione da parte dei
promotori.
Art. 4
Il Comitato ha sede in in Via del Meril 13 (CAP 31029) Vittorio
Veneto (TV). La sede può essere cambiata senza necessità di modifica
statutaria.
A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati
presso il Comitato. Il Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e
succursali, e potrà svolgere tutte quelle attività ritenute utili al
raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del
Presidente, tramite avviso via mail contenente l'ordine del giorno ed inviato
almeno settantadue ore prima della convocazione.
Art. 5
Il Comitato avrà durata fino al completo e definitivo
raggiungimento degli scopi che si è prefisso, ovvero quando le istituzioni
pubbliche competenti abbiano fornito sufficienti garanzie, comprovate dai
promotori e dagli associati, di fornire ai cittadini un adeguato livello di
servizi sanitari pubblici in applicazione dell’Art. 32 della Costituzione
Italiana. Tuttavia, il Comitato, potrà sciogliersi anticipatamente nel caso si palesasse
l'impossibilità di raggiungimento dello scopo sociale.
Art. 6
Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da
almeno 3 dei suoi fondatori; le deliberazioni del Consiglio sono riportate su
apposito libro tenuto a cura del Segretario.
La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al Presidente,
nominato dai promotori. Il Presidente resterà in carica fino allo scioglimento
del Comitato, ovvero per non più di tre anni, entro i quali – se l’obiettivo
statutario non fosse raggiunto – si provvederà a nuove elezioni. Al Presidente
spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con
tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli
derivano.
In caso di mancanza o altro impedimento temporale del Presidente,
ne fa le veci il Vice Presidente.
Ai componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere
attribuito alcun compenso, ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in
ragione dell’incarico.
Art. 7
Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni,
lasciti da parte degli stessi componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata
o conferimento, siano essi beni mobili o immobili.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da
attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità
istituzionali del Comitato.
La gestione patrimoniale è affidata agli Organi del Comitato.
Art. 8
I componenti del Consiglio di Gestione redigeranno un rendiconto
delle uscite e delle entrate derivanti dalle attività ogni anno entro il 30
gennaio dell’anno successivo.
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Gestione procederà alla formazione
del rendiconto economico e finanziario, da presentare per l’approvazione da
parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Art. 9
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del
Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
Legge.
Art. 10
All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo
sarà devoluto ad altra Associazione e/o Comitato con finalità identiche o
analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di
cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 11
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto,
si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.